Lo Statuto dell'Unione
Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Unione Terre di Castelli. In particolare, con propri articoli specifica le finalità, i compiti, la durata e le funzioni dell’Unione; l’organizzazione di governo e le attribuzioni degli organi; l’organizzazione amministrativa e le norme in materia di finanza e contabilità.
STATUTO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI
Indice
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1 - Istituzione dell'Unione Terre di Castelli
Articolo 2 - Stemma e gonfalone
Articolo 3 - Finalità e compiti dell'Unione
Articolo 4 - Durata dell’Unione
Articolo 5 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall’Unione
Articolo 6 - Funzioni dell’Unione
Articolo 7 - Conferimento di funzioni all’Unione
Articolo 8 - Sviluppo della cooperazione tra le Province e l’Unione Terre di Castelli
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
Organi di governo dell'Unione
Articolo 9 - Organi di governo
Articolo 10 - Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
Il Consiglio
Articolo 11 - Composizione
Articolo 12 - Rinnovo del Consiglio dell’Unione
Articolo 13 - Competenze
Articolo 14 - Il Presidente del Consiglio dell’Unione
Articolo 15 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 16 - Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri
Il Presidente dell’Unione e la Giunta
Articolo 17 - Elezione del Presidente dell’Unione
Articolo 18 - Composizione e nomina della Giunta
Articolo 19 - Funzioni del Presidente dell’Unione
Articolo 20 - Il Vicepresidente dell’Unione
Articolo 21 - Funzioni della Giunta
Articolo 22 - Giunta dell’Unione in composizione ristretta
Articolo 23 - Conferenza di coordinamento Unione/Comuni
Il Difensore civico
Articolo 24 - Il Difensore civico dell’Unione
Articolo 25 - Funzioni e poteri
Articolo 26 - Requisiti per l’elezione
Articolo 27 - Formazione delle liste dei candidati, modalità di elezione e durata in carica
Articolo 28 - Relazione annuale
Articolo 29 - Competenze economiche
Articolo 30 - Normativa applicabile
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31 - Principio di distinzione
Articolo 32 - Principi di amministrazione
Articolo 33 - Criteri di organizzazione
Articolo 34 - Principi in materia di gestione del personale
Articolo 35 - Principi di collaborazione
Articolo 36 - Il Segretario generale
Articolo 37 - Il Direttore generale
Articolo 38 - Principi della partecipazione
Articolo 39 - Principi in materia di servizi pubblici locali
TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITÀ
Articolo 40 - Finanze dell’Unione
Articolo 41 - Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 42 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 43 - Affidamento del servizio di tesoreria
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 44 - Il Presidente temporaneo
Articolo 45 - Atti regolamentari
Articolo 46 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 47 - Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 48 - Entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 17 del presente Statuto
Articolo 49 - Aspetti successori
Articolo 50 - Insediamento degli organi dell’Unione a seguito dell’ampliamento territoriale
Articolo 51 - Norma finale
1. In attuazione del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato “Testo Unico”, e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate “Leggi Regionali”, è costituita l’Unione denominata “Terre di Castelli”, tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca.
2. L’Unione ha sede presso il Comune di Vignola. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio d’Unione. Possono, altresì, essere istituite sedi e uffici distaccati nell’ambito del territorio di cui al successivo comma 3. È fatta, comunque, salva la facoltà di istituire uffici di rappresentanza al di fuori del territorio medesimo.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
1. L’Unione di Comuni ha proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma dell’Unione è composto da una stilizzazione di castello merlato, in vista prospettica e bicolore, giustapposto alla denominazione dell’Ente “Unione Terre di Castelli”.

3. L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all’Unione Terre di Castelli, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell’Unione.
1. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti, o ad essa attribuite dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna o dalla Provincia di Modena.
2. L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle leggi regionali.
3. È compito dell'Unione promuovere l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi e generali.
4. Nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. L'azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
6. L’Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
7. L’Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.
1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
a. la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell’esercizio finanziario;
b. le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Unione;
c. la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell’Unione.
1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, detto recesso ha effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente receduto.
4. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’ente.
1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di funzioni e servizi, sia propri che delegati, riferiti alle seguenti aree di amministrazione generale:
a) attività istituzionali e segreteria;
b) Urp sovracomunale;
c) comunicazione;
d) tutela legale;
e) difensore civico;
f) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
g) servizi cimiteriali;
h) personale;
i) entrate tributarie e servizi fiscali;
j) gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;
k) appalti e contratti di lavori, servizi e forniture;
l) servizi statistici, informativi e di e-governament;
m) polizia locale;
n) protezione civile;
o) lavori pubblici e patrimonio;
p) grandi infrastrutture;
q) viabilità, circolazione e servizi connessi;
r) gestione del territorio (catasto, gestione e manutenzione del verde pubblico, vigilanza e controllo antisismico, ecc.);
s) ambiente;
t) servizi pubblici locali;
u) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
v) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
w) sviluppo economico;
x) sportello unico attività produttive;
y) politiche comunitarie;
z) ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con la Scuola e l’Università;
aa) servizi sociali e socio sanitari integrati;
bb) politiche abitative e funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
cc) servizi scolastici;
dd) cultura, turismo e attività ricreative;
ee) agricoltura e ambiente;
ff) difesa idrogeologica del territorio;
gg) gestione e valorizzazione del patrimonio forestale;
2. I Comuni possono, altresì, conferire all’Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell’interesse dei Comuni aderenti.
1. Il conferimento di funzioni comunali di cui all’art. 6 comma 1 si perfeziona con l’approvazione di conformi delibere da parte dei Consigli dei Comuni aderenti e con l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dell’Unione con la quale l’Unione recepisce le competenze conferite.
2. Nelle delibere di cui al comma precedente sono disciplinati i profili organizzativi per il trasferimento di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti.
3. Il conferimento volontario di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l’utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa.
4. E’ ammesso il trasferimento all’Unione di funzioni e servizi da parte anche di un singolo Comune.
5. L’Unione, inoltre, assorbe ope legis le funzioni attribuite dalle leggi nazionali e regionali alla soppressa Comunità montana Appennino Modena Est.
1. L’Unione può svolgere attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione e alla funzionalità dei servizi, in convenzione con le Province, anche in forma associata.
1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione.
1. Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente dell’Unione, Assessore dell’Unione e Consigliere dell’Unione l’assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o partecipata, quando il Consiglio dell’Unione abbia deliberato, previo espresso riconoscimento della strategicità della stessa per gli obiettivi di governo, lo statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e/o collegiali dell’Unione.
1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente e da 30 consiglieri ed è formato da componenti dei consigli dei comuni associati.
2. I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione ne sono membri di diritto; i restanti 23 consiglieri dell’Unione sono eletti da ciascun Comune, in ragione della diversa consistenza demografica, nel seguente modo:
3. I Consigli comunali partecipanti eleggono, con il sistema del voto limitato in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare, i 23 consiglieri nonché, al fine di assicurare il funzionamento dell’organo consiliare nelle ipotesi di cui al successivo art. 16, i relativi consiglieri supplenti.
4. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il regolamento del Consiglio dell’Unione prevede e definisce le funzioni di almeno i seguenti organismi: i gruppi consiliari, le commissioni consiliari, l’ufficio di presidenza.
1. I Consigli comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta d’insediamento e con le modalità previste dal presente statuto, all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione. I Comuni aderenti dovranno trasmettere al Segretario Generale dell’Unione l’attestazione dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
2. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
3. Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente temporaneo, di cui al successivo art. 44, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente temporaneo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
5. Allo stesso, o al Presidente dell’Unione qualora eletto, spetta la convocazione e la presidenza delle eventuali sedute successive alla prima fino alla avvenuta elezione del Presidente del Consiglio.
1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 19, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente dell’Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. La frequenza di tali rapporti è stabilita in sede di regolamento del Consiglio dell’Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.
1. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta tra i consiglieri assegnati, nella prima seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell’Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o la conferenza dei capigruppo, come disciplinata dal regolamento del Consiglio, o il Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 del presente articolo.
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri dell’Unione, in quanto eletti dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all’Unione.
4. Ai Consiglieri possono essere affidati, dal Presidente dell’Unione e/o dal Consiglio dell’Unione, in quest’ultimo caso su proposta degli organismi di cui all’art. 11 comma 5, incarichi finalizzati per materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nel provvedimento d’incarico. In ogni caso all’incaricato non potrà essere riconosciuta remunerazione diversa da quella attribuita in ragione di mandato.
1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive, nell’arco dell’anno solare, dei lavori del Consiglio.
2. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia e altre indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano contestualmente la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione.
6. La revoca dalla carica di Consigliere dell’Unione, deliberata dal relativo Consiglio comunale, diviene efficace dal momento dell’assunzione al protocollo generale dell’Ente della comunicazione del provvedimento e non necessita di presa d'atto.
7. Qualora il Consigliere dell’Unione formalizzi presso il Comune di provenienza la modifica della propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza tale da alterare in seno all’Unione il rapporto numerico di cui al precedente art. 11, il Comune dovrà tempestivamente darne comunicazione all’Unione.
8. Il Consiglio comunale interessato, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, provvede, nella prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni, alla sostituzione del Consigliere. Nel caso in cui il Consiglio comunale non provveda entro gli indicati termini o qualora, nelle more della designazione, vi sia necessità e/o urgenza di convocare il Consiglio dell’Unione, in via suppletiva e sino a eventuale successiva elezione, entra a far parte del Consiglio dell’Unione il Consigliere supplente.
1. Nel corso della sua prima seduta, convocata entro quindici giorni dal Presidente temporaneo di cui all’art. 44 e ai sensi del precedente art. 12, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
2. Si provvede ad elezione del Presidente nel caso di rinnovo generale di almeno 3/5 delle amministrazioni aderenti.
1. La Giunta è composta, dal Presidente dell’Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. I Sindaci, nella loro qualità di Assessori dell’Unione, restano in carica per l’intera durata del loro mandato amministrativo.
3. Il Presidente dell’Unione presenta gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.
1. Il Presidente dell’Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente che formano il suo programma amministrativo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento, in una seduta non successiva a quella di discussione del primo bilancio di previsione dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione esercita i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma e altri accordi, qualora il conferimento di funzioni sia effettuato da tutti i comuni aderenti.
3. Il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione ed assicura l’unità dì indirizzo politico – amministrativo dell’Ente, promuovendo e coordinando l’attività dei componenti della Giunta.
4. Il Presidente dell’Unione ha la rappresentanza generale legale dell’Ente in giudizio.
1. Il Vicepresidente dell’Unione, nominato dal Presidente tra i membri della Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente dell’Unione sono esercitate dal componente più anziano di età.
1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
4. Qualora il territorio dell’Unione Terre di Castelli coincida con il distretto socio-sanitario, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata con la partecipazione del direttore del distretto.
1. La Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa, quali l’agricoltura e l’ambiente, la difesa idrogeologica del territorio, la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale e comunque su tutte le materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
2. La Giunta dell’Unione in composizione ristretta è presieduta dal Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso; a parità di mandati, presiede il Sindaco del comune più popoloso.
1. Gli Assessori dell’Unione curano il collegamento con le Giunte Comunali sulle materie trasferite all’Unione.
2. La giunta dell’Unione, nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite, si può avvalere della Conferenza di coordinamento Unione/Comuni costituita dagli Assessori comunali delegati per le materie trasferite all’Unione, nel numero massimo di un assessore per ciascuno dei Comuni aderenti.
3. La Conferenza svolge, altresì, funzioni propositive e consultive per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione e per radicare in ciascun Comune una più solida adesione alle politiche d’Unione.
4. La Conferenza può essere convocata dal Presidente o dall’assessore dell’Unione delegato per la specifica materia trasferita.
5. A ciascuno dei componenti della Conferenza può essere conferito il presidio di specifiche materie.
6. Alla Conferenza è assicurata ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività inoltrando preventivamente, a ciascun componente, l’ordine del giorno della giunta e le decisioni da essa conseguentemente assunte.
7. La Conferenza può essere invitata, senza diritto di voto, alle sedute della giunta e del Consiglio dell’Unione.
1. L’Ufficio Unico del Difensore civico viene istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli e dei Comuni ad essa aderenti, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed Enti dipendenti, consorzi e attività convenzionate ai quali l’Unione e i Comuni convenzionati partecipano, nonché per l’espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli ai sensi della normativa vigente.
1. Il Difensore civico, in conformità ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e in piena libertà e indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dalle altre norme secondarie emanate dall’Unione Terre di Castelli e dai Comuni convenzionati, provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi. E’ garante e promotore di equità e del buon andamento dell’amministrazione.
2. Il Difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso. In particolare, al Difensore civico, senza limite del segreto d’ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne e ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà d’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
3. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione dell’Unione e/o dei Comuni convenzionati, gli Enti e le Aziende dipendenti e gli Uffici periferici dello Stato.
4. Il Difensore civico interviene, su richiesta di chi vi ha interesse, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità nell’attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento dell’azione amministrativa.
5. Possono chiedere l’intervento del Difensore civico, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali dei Comuni convenzionati, i cittadini residenti che abbiano compiuto i 15 anni di età; i cittadini che, pur non essendo residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la loro attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi; gli Enti, pubblici o privati, le Associazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio dell’Unione Terre di Castelli; i soggetti che, comunque, abbiano in corso un procedimento presso gli uffici dei Comuni convenzionati o dell’Unione medesima, degli Enti e Aziende dipendenti o controllati.
6. I soggetti di cui al precedente comma possono rivolgersi al difensore civico mediante istanza in carta semplice. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità e, pena la decadenza dell’istanza stessa, di non avere presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di Giustizia, secondo le modalità contenute nei vigenti regolamenti sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il Difensore civico è tenuto al segreto d’ufficio, anche dopo la cessazione della carica, per fatti o cose di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del suo mandato; nonché alle norme vigenti sulla riservatezza.
8. Rientra, altresì, nelle funzioni del Difensore civico l’esercizio del controllo eventuale sulle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli.
1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per qualificazione professionale e/o per provata esperienza amministrativa, diano, oltre che ampia garanzia di indipendenza, obiettività e imparzialità, dimostrazione di competenza a svolgere l’incarico. A tal fine, i candidati dovranno essere in possesso della laurea in giurisprudenza nonché di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo, documentata nel curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicati se posseduti:
a. l’attività svolta;
b. i corsi di perfezionamento e aggiornamento effettuati in materia giuridico-amministrativa;
c. gli incarichi di particolare rilievo;
d. i particolari riconoscimenti;
e. le docenze;
f. le pubblicazioni in materia giuridico-amministrativa;
2. Il Difensore civico potrà essere scelto anche tra persone collocate a riposo.
1. Le candidature dell’ufficio di Difensore civico vanno presentate al Presidente dell’Unione Terre di Castelli, incaricato di attivare le procedure per l’elezione.
2. L’avviso per la formazione delle liste dei candidati deve essere reso pubblico ai cittadini almeno trenta giorni prima dell’avvio del procedimento di elezione del Difensore civico. In questo tempo i cittadini possono presentare le candidature al Presidente dell’Unione.
3. Per l’esame delle domande sarà convocata una conferenza composta dal Presidente dell’Unione, dai Capigruppo dell’Unione medesima e dai Sindaci dei Comuni aderenti. La conferenza nominerà una commissione ristretta composta da cinque membri, di cui il Presidente/un Sindaco, che assumerà la veste di presidente della commissione, e quattro Consiglieri, due espressi dal gruppo di maggioranza e due espressi dal gruppo di opposizione.
4. Tale commissione, previo esame delle domande, terrà un colloquio informativo con gli aspiranti e proporrà, infine, la nomina del candidato ritenuto idoneo.
5. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio dell’Unione a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati computando, a tal fine, anche il Presidente dell’Unione. In caso di non raggiungimento del quorum in due votazioni consecutive, si procede, sempre nella stessa seduta, a ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando, a tal fine, anche il Presidente dell’Unione.
6. L’eletto, dalla notifica dell’avvenuta nomina, ha trenta giorni di tempo per accettare l’incarico. Qualora la nomina non sia accettata, la nuova elezione del Difensore civico deve essere iscritta all’O.d.G. del Consiglio.
7. Il Difensore civico, prima di iniziare le proprie funzioni, presta giuramento davanti al Presidente dell’Unione e ai sindaci dei Comuni convenzionati con la seguente formula “GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL’INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI”.
8. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio dell’Unione che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Almeno tre mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente dell’Unione, d’intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, attiva la procedura per l’elezione del successore, con facoltà di prorogare i poteri del Difensore civico sino all’entrata in carica del successore.
1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Presidente dell’Unione, ai Sindaci dei Comuni convenzionati, una relazione sulla propria attività dell’anno precedente di lavoro con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuni. Alla relazione dovrà essere allegato un resoconto dettagliato delle pratiche evase e dei controlli di legittimità attivati sugli atti dei singoli enti convenzionati, in modo tale da consentire la corretta ripartizione delle spese secondo quanto stabilito dalla convenzione di trasferimento della funzione. Copia di tale relazione, corredata dell’allegato resoconto, è inviata al Consiglio dell’Unione per la discussione in seduta pubblica e trasmessa alle Commissioni consiliari competenti dei Comuni convenzionati affinché ne abbiano conoscenza.
2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente comunicazione, il Difensore civico può inviare al Presidente/Sindaco, in qualsiasi momento, particolari relazioni o segnalazioni.
1. Al Difensore civico, per la sua opera, è corrisposto un gettone di presenza per ogni presenza di almeno due ore mensili nei diversi Comuni, in orari di maggiore affluenza di pubblico.
2. Al Difensore civico è garantito lo stesso trattamento di missione dei membri della Giunta dell’Unione qualora, per compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori sede.
1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.
1. L’attività amministrativa dell’Unione si svolge nell’osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all’apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. Nei casi di carenza disciplinatoria delle competenze o d’incertezza interpretativa in ordine alla distribuzione delle stesse, il principio di distinzione di cui al comma 1 costituisce criterio di riferimento per l’individuazione, in concreto, delle competenze medesime.
1. L’attività dell’Unione è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell’utenza, per il conseguimento di ottimizzati standard erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione amministrativa che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.
2. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell’attività assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle finalità e degli scopi ad essa istituzionalmente attribuiti.
3. L’Unione adotta il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione della propria attività amministrativa e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di Bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al Consiglio dell’Unione ed alla cittadinanza contestualmente al Bilancio consuntivo.
1. L’organizzazione dell’Unione, allo scopo specifico di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 31, è costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:
a. funzionalità rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la dinamica revisione dell’articolazione strutturale dell’ente e dell’assegnazione delle risorse, da effettuarsi, ove necessario, anche in corso d’esercizio e, in ogni caso, contestualmente all’approvazione del Piano esecutivo di gestione;
b. ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte della direzione e dei responsabili delle strutture;
c. omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
d. interfunzionalità degli uffici;
e. imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
f. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell’utenza;
g. responsabilizzazione e collaborazione del personale.
2. I profili organizzativi di cui al comma 1 costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, che disciplina altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d’assunzione agli impieghi.
1. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva e distribuito dinamicamente alle strutture dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
1. L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all’Unione è trasferito, di norma e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell’Unione.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione.
4. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
5. Qualora presso l’Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell’ambito del rapporto di lavoro nell’esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall’Unione per gli uffici e servizi medesimi.
6. I segretari e i direttori generali dell’Unione e dei Comuni aderenti all’Unione, ciascuno per quanto di sua competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti dal vigente Statuto e dalle convenzioni d’attribuzione all’Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.
1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell’Unione tra i segretari dei comuni aderenti all’Unione.
2. Il segretario generale dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al Segretario presso i Comuni.
3. Il Segretario generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell’Unione.
1. Il Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
2. Ai fini di cui al comma 1, al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti e i responsabili delle strutture, ad eccezione del Segretario generale.
3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell’Unione.
4. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell’Unione al Segretario generale.
1. L’Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.
1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L’Unione non può dismettere l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso a contributi disposti a favore delle forme associative.
1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell’Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato al Tesoriere del Comune sede dell’Unione.
1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all’elezione del Presidente di cui all’art. 17, è Presidente dell’Unione il Sindaco che ha svolto continuativamente il maggior numero di mandati amministrativi, immediatamente precedenti al mandato in corso. A parità di mandati è Presidente il Sindaco del Comune più popoloso.
1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune sede dell’Unione.
1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.
1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.
1. Le disposizioni contenute agli articoli 18 e 23 del presente Statuto si applicano a decorrere dalla decadenza degli organi di governo di cui al precedente art. 9.
1. L’Unione Terre di Castelli succede nella titolarità del patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità montana Modena Est, fatto salvo quanto disciplinato da successivi patti, decreti e leggi.
1. In applicazione del decreto del Presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 52 del 27.02.2009, lo scioglimento della Comunità montana Modena Est ha effetto contestualmente all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro, Zocca a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché l’incorporazione nell’Unione avvenga entro il 30 giugno 2009.
2. Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. Per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al precedente comma, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ultima affissione all’Albo pretorio dei singoli Comuni costituenti l’Unione Terre di Castelli dei rispettivi atti deliberativi consiliari di approvazione.
3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all’albo pretorio dell’Unione per trenta giorni consecutivi e trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.
Primo inserimento del 08/04/2009 -- Ultimo aggiornamento del 25/11/2009 ore 11.37 -- N° visioni: 1.617 - Stampa
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