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Misure per favorire la tempestività dei pagamenti

L’art. 9 del D.L. n. 78 dell’01.07.2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di una serie di misure organizzative, contabili e amministrative volte ad ovviare e prevenire i ritardi nei pagamenti, per le quali è richiesta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Le misure adottate dall’Unione Terre di Castelli sono state definite nel Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 32 del 25.09.2007, e nella deliberazione della Giunta dell’Unione n. 140 del 28.12.2009.

Dette misure si possono così riepilogare:

Regolamento di contabilità

- artt. 32-33-34-35, con riferimento al coordinamento tra la finanza dell’Unione e dei comuni   alla necessità di versamento di acconti;
- artt. 40-41-42-43-44-51-52-54, con riferimento alla fase dell’impegno di spesa e al parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- artt. 49-50-53, con riferimento alla liquidazione della spesa e all’emissione del mandato di pagamento.

♦ Le fatture vengono immediatamente registrate dal Servizio Finanziario e trasmesse tempestivamente al servizio competente;

♦ I servizi trasmettono gli atti di liquidazione di spesa al servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, compresa l’acquisizione del DURC, con congruo anticipo rispetto alla scadenza di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

♦ Il pagamento di fatture superiori a euro 10.000 devono essere effettuati dopo che è stata effettuata la verifica prevista dal Decreto Ministero delle Finanze n. 40 del 19/01/2008;

♦ In relazione alla specificità dell’Ente ed in relazione ad eventuali difficoltà connesse ai flussi di cassa, il Responsabile del servizio finanziario dovrà adottare nell’emissione dei mandati il seguenti ordine di priorità:

- stipendi del personale ed altre somme che concorrono alla formazione della spesa di personale individuata dalle direttive della Corte dei Conti e del Ministero della funzione pubblica;
- oneri derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, rate di mutuo, canoni, affitti, imposte e tasse;
- utenze, servizi a canone anticipato e rendiconti economali;
- spese finanziate da fondi vincolati per i quali sia già stato formalizzato l’incasso;
- contributi economici a sostegno di persone in situazione di fragilità;
- spese per la fornitura di beni e servizi e di opere in appalto o in convenzione;
- altre spese non contemplate nei punti precedenti.

♦ La gestione dei fondi trasferiti da altri enti pubblici attinenti i “Fondi per la non autosufficienza” rimangono separati dalle altre poste contabili del bilancio e quindi le relative liquidazioni vengono poste in pagamento soltanto in presenza di incassi già formalizzati.

Primo inserimento del 19/02/2010 -- Ultimo aggiornamento del 19/02/2010 ore 13.30 -- N° visioni: 3.817 - Stampa


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Ultimo aggiornamento: Giovedì, 9 Febbraio 2012 ore 12.56

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