La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio, depositata il 21 febbraio 2019, n. 20 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2019, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’ art. 19, commi 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Con delibera n. 586/2019 l’ANAC fa fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti.
Con deliberazione di G.U. n. 122 del 31.10.2019 viene accertata la non applicabilità dell’art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013 alle figure dirigenziali dell’Unione per carenza dei requisiti individuati dall’ANAC nella citata delibera n. 586 del 26 giugno 2019, accessibile al seguente link: Atto ricognitorio obblighi di pubblicazione art. 14 DLGS 33/2013.