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ABBRUCIAMENTO MATERIALI DI RISULTA LAVORI AGRICOLI E FORESTALI
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ABBRUCIAMENTO MATERIALI DI RISULTA LAVORI AGRICOLI E FORESTALI - Unione Terre di Castelli - Trova Servizi - Servizio Tutela Territorio, Forestazione e Vincolo Idrogeologico
Le competenze circa la possibilità di procedere all’abbruciamento controllato del materiale di
risulta dei lavori agricoli e/o forestali non sono di competenza dell’Unione dei Comuni e vanno
comunicati, con anticipo di 48 ore,
o al numero verde dei Vigili del Fuoco 800 841 051
o inviando una e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it, precisando le proprie
generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà
l’abbruciamento.
Alcune cose da sapere:
E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o
pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di
grave pericolosità tale distanza è elevata a 200 m. E' però fatta eccezione per coloro che per
motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi
è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie,
da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il
riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da
impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di
abbandonarlo.
E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di
pertinenza di fabbricati siti all'interno di predette aree e terreni, con le modalità sopra descritte;
alle stesse condizioni essa è consentita, inoltre, su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo
scopo e debitamente segnalate a cura dell'Ente competente per territorio.
Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è
permesso l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone
preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, ai Vigili del Fuoco (vedi recapiti sopra),
purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci
ad arrestare il propagarsi del fuoco. Si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed
in giornate particolarmente umide. L'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di
grave pericolosità.
Nei casi di cui ai commi precedenti il fuoco deve essere sempre custodito; coloro che lo
accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità nelle aree forestali è sempre vietato
accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere
ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo
di pulizia.
L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante,
è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in
periodo dichiarato di grave pericolosità.
E’ consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre
metri steri per ettaro
Inserita il 11/04/2018 -- Aggiornata il 11/04/2018 ore 11:26 -- N° visioni: 1.715