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Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge n. 136/2010)

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Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 legge n. 136/2010) - Unione Terre di Castelli - L'Unione - Unione - Bandi di gara - Tracciabilità dei flussi finanziari

Considerato che, al fine del contrasto del fenomeno mafioso, l'articolo 3 della Legge n. 136/2010  obbliga ad inserire nei contratti una apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, a far tempo dal 7 settembre 2010.

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 187/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010) ha stabilito che anche i contratti stipulati prima di tale data e tutt'ora in esecuzione devono intendersi a tutti gli effetti automaticamente integrati con la clausola di tracciabilità

SI AVVISA

-    che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, nel rispetto della legge, riterrà tutti i contratti stipulati (sia prima, sia dopo il 7 settembre) assoggettati alla clausola di tracciabilità;

-    che alla clausola di tracciabilità sono soggetti sia i contratti stipulati dall’Unione medesima sia i relativi ulteriori contratti stipulati dallo stesso appaltatore con subappaltatori e/o altri sub contraenti;

-   che pertanto la legge impone ad ogni appaltatore di comunicare al responsabile del procedimento con il quale ha sottoscritto il contratto gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

SI INVITANO

tutti i soggetti tenuti per legge ad assolvere l'obbligo di comunicazione tramite l'uso del modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione e qui allegato.
Qualora l'appaltatore non abbia conoscenza del CIG (Codice Identificativo Gara) del contratto, ed eventualmente anche del CUP (Codice Unico di Progetto), è tenuto a richiederlo, con la medesima comunicazione.

 

Inserita il 05/12/2011 -- Aggiornata il 12/08/2020 ore 09:09 -- N° visioni: 11.793

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