La Regione Emilia Romagna con le deliberazioni di Giunta n. 33 del 13/01/2021 e n. 189 del 15/02/2021 ha approvato misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, che interessano i comuni delle zone di pianura.
Le misure sono in vigore sino al 30/04/2021 e dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021.
Queste ulteriori azioni si integrano a quelle già previste dal Piano Aria Integrato Regionale per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea nei confronti dell’Italia che prevede l’adozione di misure di contrasto all’inquinamento nelle zone caratterizzate da scarsi livelli di qualità dell’aria. Le misure in vigore sui territori comunali interessati sono sintetizzate nel seguito:
CIRCOLAZIONE VEICOLI
Dal 1 marzo al 30 aprile, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare nel centro abitato i veicoli privati euro 0 ed euro 1, compresi ciclomotori e motocicli come di seguito specificato:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
- ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
UTILIZZO DI CAMINI E STUFE A BIOMASSA
In presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”,così come definita dal D.M. 186/2017 e focolari aperti o che possono funzionare aperti.
Nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW per i quali non vige il divieto di cui sopra, è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la documentazione attestante il rispetto di tale requisito.
E’ inoltre vietato installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”.
ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI
Sino al 30 aprile è vietato l’abbruciamento in loco dei residui vegetali delle lavorazioni agricole.
E’ consentita la deroga a tale divieto per soli due giorni all’interno del periodo 1° ottobre - 30 aprile e limitatamente alla combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria.
E’ consentita altresì la deroga a tale divieto nei casi disciplinati dalla Regione con determinazione n. 2575 del 15/02/2021 per il contenimento del fuoco batterico.
Per gli abbruciamenti in deroga è obbligatorio trasmettere apposita comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni, al Numero Verde Regionale 800 840 051 o inviando una mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilifuoco.it. In caso di abbruciamento per contrasto al colpo di fuoco batterico, la comunicazione deve essere trasmessa tre giorni prima al Consorzio Fitosanitario secondo le modalità indicate al seguente link: https://agricoltura.regione.emilia- romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
Non è in ogni caso consentito derogare al divieto nei giorni di allerta smog segnalati in rosso dal bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE ogni due giorni.
Informazioni complete ed ulteriori sugli abbruciamenti sono consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi- natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti
ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE NEI GIORNI SEGNALATI CON “BOLLINO ROSSO” DAL BOLLETTINO LIBERIAMO L’ARIA
Sino al 30 aprile nelle giornate caratterizzate da “BOLLINO ROSSO” nel bollettino “liberiamolaria” vigono le seguenti ulteriori misure:
- In presenza di impianto di riscaldamento alternativo, è vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” così come definita dal D.M. 186/2017.
- La temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i 19°C. Sono inclusi nel divieto abitazioni, uffici, luoghi per le attività ricreative, associative o di culto. Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura gli ospedali, cliniche, case di cura, edifici adibiti ad attività scolastiche e luoghi che ospitano attività sportive. Nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili la temperatura non deve superare i 17°C.
- Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.
- Divieto totale di abbruciamento dei residui vegetali agricoli
Il bollettino “liberiamolaria” è visibile al seguente link https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo- laria/bollettino-misure-emergenziali
Il Piano Aria Integrato Regionale è consultabile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del- piano-approvato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato
In allegato le deliberazioni regionali n. 33/2021 e 189/2021 e l’elenco dei Comuni interessati.
Si consiglia di visionare i siti istituzionali dei Vostri Comuni per avere maggiori informazioni in merito a queste limitazioni